Validità anno scolastico
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per la valutazione degli studenti e il passaggio all’anno successivo, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.
Le scuole possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a questo limite. Queste deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione che si possa procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
La legge n. 159/23 (il cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale è necessario richiamare la massima attenzione di docenti e famiglie. Nello specifico, con detto articolo, vengono
Art. 12 della L. 159/2023
A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell’art. 12 della L. 159/2023:
“…Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”.
L’articolo 570-ter del Codice penale
È stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
Il decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023
Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all’articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “Non ha altresì diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell’obbligo”.
Le precisazioni sulle assenze
Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale a Indirizzo Musicale di Cariati, il competente prof. Alessandro Turano pone all’attenzione alcune utili precisazioni:
- le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico)
- le assenze devono sempre essere giustificate
- le ore di mensa degli alunni iscritti al tempo prolungato non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio. Eventuali assenze in quelle ore vanno comunque adeguatamente giustificate, e documentate, se continuative, con apposita certificazione medica
- le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale personalizzato obbligatorio
- vengono considerate come presenze le assenze che rientrano nella casistica: “alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura” (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare)
- non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma. Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, e richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Ultima revisione il 12-02-2025