Disposizioni in materia di divieto di fumo Legge 11 novembre 1975 n. 584 e s.m.i.

Il divieto di fumo nelle scuole è stato stabilito già a partire dal 1975, ma delimitato alle aule scolastiche (di ogni ordine e grado). La legge n. 3/2003 estende il divieto a tutti gli ambienti interni alla scuola. Il decreto legge n. 104 del 2013 estende il divieto di fumo anche all’esterno della scuola ovvero alle aree di pertinenza. Nello specifico l’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

  • All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”: quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
  • E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
  • Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e’ soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

La Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128) rappresenta il primo richiamo ufficiale alle scuole relativo all’osservanza della normativa vigente. Il D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute, torna sul tema della tutela della salute, a scuola in particolare, dunque.

L’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l’obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante l’intervallo.
Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell’articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all’applicazione del divieto non può rifiutare l’incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013). I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico. Nell’esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell’ambito scolastico.

In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

  • a. Art. 337 del Codice Penale – Resistenza a un pubblico ufficiale: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
  • b. Art. 496 del Codice Penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.
Allegati

Circolare permanente n. 17 - Divieto di fumo-signed_1.pdf

Verbale-di-accertamento-di-trasgressione-alle-disposizioni-in-materia-di-divieto-di-fumo.pdf

timbro_L’INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INCARICATI DI VIGILARE E CONTESTARE LE INFRAZIONI.pdf

timbro_DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE DELLA FUNZIONE DI INCARICATO-signed.pdf

Ultima revisione il 14-01-2025