Indicazioni - Somministrazione farmaci

La somministrazione di farmaci a scuola: una guida per operare nell’alveo della normativa

La guida raccoglie una esaustiva normativa sul tema della somministrazione dei farmaci a scuola con una incursione sul tema del “diabete” in età infantile.

Normativa vigente

nota di Prot. n. 2312/Dip/Segr 

Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,

Tipologia degli interventi

L’articolo 2 delle “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” sottolinea che “La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. Ciò anche richiamando, di fatto, il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni che hanno migliorato e perfezionato la normativa stessa nel corso degli anni.

Gli interventi per garantire la qualità della vita

La Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali all’articolo 1 stabilisce, di fatto, che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”. Tra gli interventi per garantire la qualità della vita rientra, naturalmente, la somministrazione dei farmaci a scuola, evidentemente.

Il Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 2, comma 1, lettera c), Legge 28 marzo 2003 n. 53” pone tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti.

Le azioni di accompagnamento degli alunni che versano in situazioni di fragilità

Le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”, centralità che si estrinseca, anche e soprattutto, nel garantire l’adeguata serenità degli alunni che necessitano, in orario scolastico, della somministrazione dei farmaci. Principio, tra l’altro, recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il ministro prof. Patrizio Bianchi giustamente sottolineava, nelle “Linee programmatiche” come fosse necessario promuovere “politiche idonee a garantire il pieno esercizio del diritto allo studio, in attuazione del dettato costituzionale. Si intende farlo privilegiando soprattutto le azioni di accompagnamento degli alunni e delle scuole che versano in situazioni di fragilità”. E tra queste fragilità, naturalmente, ci sta la necessità della somministrazione dei farmaci in orario scolastico e il controllo, inevitabile, della condizione di salute, in alcuni casi, vedi ad esempio gli alunni diabetici, durante l’arco della loro permanenza a scuola.

Soggetti coinvolti

L’articolo 3 delle “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” stabilisce che la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

  • i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
  • le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
  • la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
  • gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.

Il rilascio delle certificazioni, la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci  e il Primo Soccorso

Il Dirigente Scolastico verificata la disponibilità degli operatori in servizio nel plesso (docenti e collaboratori scolastici), individua chi è destinato alla somministrazione dei farmaci tra il personale che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Le modalità di somministrazione di farmaci in orario scolastico: cosa fanno i dirigenti scolastici

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). I dirigenti scolastici, prevede l’articolo 4 delle “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico”, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

  • effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
  • concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
  • verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Auto-somministrazione

Se l’alunno minorenne sia pervenuto a una parziale autonomia nella gestione della propria terapia farmacologica, i genitori o chi ne è tutore genitoriale segnalano la necessità che il personale scolastico o formativo effettui “vigilanza” o “affiancamento” al minore.

Vigilanza sull’auto-somministrazione e affiancamento

Per vigilanza si intende la sorveglianza generica sull’avvenuta auto-somministrazione da parte dell’alunno, l’affiancamento comprende, invece, anche il controllo delle modalità della sua esecuzione. Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell’auto-somministrazione del farmaco deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia, del medico curante e/o specialista di riferimento.

Quale personale individuare?

Il DS fa leva su quanto previsto dallo stesso articolo 4 delle “Linee guida per la definizione di interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico” che stabilisce che “Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni. Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta”.

Il registro di somministrazione

Il personale delegato alla somministrazione del farmaco deve  annotare gli interventi eseguiti secondo le specifiche prescrizioni mediche sul “registro di somministrazione”

Allegati

Circ.508 Richiesta somministrazione farmaci a scuola_1.pdf

allegato 11 - Delibera_n.653_del_25-05-2015-Allegato-A_3.pdf

allegato 11 - Delibera_n.653_del_25-05-2015_3.pdf

allegato 10 -Nota-Miur-n.-2312-del-25.11.2005-Linee-Guida-per-somministrazione-farmaci-a-s_3.pdf

allegato 9 - DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E_3.pdf

allegato 7 -informativa-e-consenso-somministrazione-farmaci-in-orario-scolastico_1.pdf

allegato 8 - modello autorizzazione AL PERSONALE DISPONIBILE per somministrazione farmaci_3.pdf

allegato 6 - VERBALE-DI-INFORMAZIONE-E-FORMAZIONE-PER-GLI-ADDETTI-ALLA-SOMMINISTRAZIONE-DI_1.pdf

Allegato 4 -Richiesta-di-autorizzazione-ad-accedere-a-scuola-per-somministrazione-farmaci_1.pdf

Allegato 5 -Verbale-per-consegna-medicinale-salvavita_1.pdf

allegato 3 - REGISTRO SOMMINISTRAZIONE FARMACO_3.pdf

-Allegato-2- modulistica famiglia richiesta alla scuola - Decreto_n.14574_del_30-12-2016.pdf

-Allegato-1- modulistica medico certif. e p. terapeutico - Decreto_n.14574_del_30-12-2016.pdf

Ultima revisione il 17-09-2024