Vademecum ferie e permessi personale

Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D.

 

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico. 

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico: 

                    Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 

                    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.1

In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate).  

I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni. 

Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

CHIARIMENTI SUI PERMESSI RETRIBUITI - DOCENTI ED ATA

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione tramite l’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991  ha corroborato, con una cristallina interpretazione delle norme pattizie, le sentenze già pronunciate in senso favorevole all’Amministrazione nei primi due gradi di giudizio inerenti alla necessità di motivare adeguatamente e specificatamente le richieste di permesso.  La recente Ordinanza della Cassazione muove dalla considerazione per cui la disciplina contrattuale data dall’art. 15, comma 2, del CCNL di comparto è formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro.

Preso atto del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in tema di divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute di cui all’art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, si invitano le SS.VV. a fruire delle ferie annuali retribuite e si informano del fatto che, se non se ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un’indennità finanziaria.

Si ricorda inoltre, per il personale docente a TD, che l’art. 1, commi 54, 55, 56 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, intervenendo a regolare la suddetta norma nel comparto scuola, prevede che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Si invitano pertanto i docenti con contratto a TD a presentare alla scrivente istanza di fruizione delle ferie nei giorni feriali ricadenti nei periodi di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a tempo determinato stipulato con questa istituzione scolastica.

Considerato che  la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, si invitano il DSGA ed il personale di segreteria dell’ufficio  preposto a svolgere tempestivamente e con costanza un puntuale monitoraggio considerato che la violazione della richiamata disposizione normativa è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate.

ULTERIORI DISPOSIZIONI INERENTI ALLA RICHIESTA DELLE FERIE

Richiesta ferie a.s.24.25  - Docenti a Tempo Indeterminato e docenti ed  ATA a Tempo determinato fino al 30.06.2025 e 31.08.25.

Rif. prot. n. 7427 del 08.09.2024, Disposto dirigenziale n. 17 e circolare n. 378.

 

Premesso che l’art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha uniformato i periodi fruizione delle ferie per tutti i docenti, di ruolo, supplenti brevi o fino al 30 giugno /31 agosto, disponendo che il personale docente deve usufruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, si ricorda che per tutti i docenti è possibile fruire delle ferie maturate:

• dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni esclusi i giorni destinati alle attività funzionali all’insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;

• durante le vacanze natalizie e pasquali;

• in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto;

• dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;

• dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

 

Tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando l’applicativo Argo.

 

I docenti e gli ATA con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2025, dovranno presentare la domanda di ferie per il periodo pasquale entro e non oltre il 10 aprile 2025 e la domanda di ferie estive entro e non oltre il 30 maggio 2025 tenendo conto delle giornate già fruite nel corso dellanno scolastico. Le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruite appunto nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

 

Si precisa che il personale a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni sarà collocato automaticamente in ferie. Ciò in quanto la norma vigente in materia prevede l’obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

Rimane inteso dunque che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

La liquidazione delle ferie non godute quindi spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

 

I docenti con contratto a tempo indeterminato e i docenti con contratto TAD fino al 31/08/2025, devono presentare la domanda di ferie entro e non oltre il 30 giugno 2025, da fruire a partire dall’1 luglio al 31 agosto 2025.

 

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, in particolare,  non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate. Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti).

 

Si ricorda:

      che dopo tre anni di servizio sia per il personale a T.I. che T.D.  (quindi dal quarto anno) si ha diritto a n. 32 giorni di ferie annuali e n .4 festività soppresse,

      prima dei tre anni di servizio sia per il personale a T.I. che T.D.  si possono usufruire di n. 30 giorni di ferie e n. 4 festività soppresse in rapporto al servizio prestato.

 

Le domande devono essere presentate distintamente per tipologia di assenza (Ferie o Recupero festività soppresse), per periodo e nel calcolo delle ferie si conta anche il sabato o il giorno libero.

Si ricorda che il programma gestionale nel calcolo del periodo non tiene conto delle domeniche o dei giorni festivi, quindi la richiesta DEVE essere presentata per un periodo continuativo. In caso si errata presentazione della richiesta del periodo di ferie (più richieste dal lunedì al venerdì, escludendo il sabato o altro giorno libero e la domenica/festività) dovranno essere ripresentate creando un aggravio di lavoro per la segreteria.

In caso di mancata compilazione (poiché la richiesta è obbligatoria), si provvederà dufficio alla determinazione dei periodi utili da ritenersi di ferie.

 

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

Allegati

vademecum permessi e ferie personale aggiornato al CCNL 2019-2021(2).pdf

File PDF

Circolare n. 378 - divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute.pdf

File PDF

timbro_Disposto n. 17 - Ulteriori dispsizioni FruizioneFeriePersTempoDet-signed_2.pdf

File PDF

timbro_Comunicazione del dirigente n. 1 - Informativa sulla fruizione delle ferie TD-signed.pdf

File PDF

Ultima revisione il 19-03-2025