Vademecum ferie e permessi personale

Informativa sulla fruizione delle ferie – Personale docente supplente a T.D.

 

Premesso che le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili, si informa il personale docente con Contratto di lavoro a T.D. sino al 30/6 o sino al 31/8 di ciascun anno scolastico di riferimento, sulla corretta modalità di fruizione delle ferie durante la vigenza dell’incarico. 

A tal proposito si effettua puntuale rimando alle indicazioni normative vigenti che hanno modificato la modalità di fruizione delle ferie dei docenti con contratto a tempo determinato, eliminando la possibilità di monetizzazione delle medesime. Nello specifico: 

                    Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 

                    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8, modificato dall’art. 54 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

L’art. 38 del CCNL – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 così recita: “Art. 38 Ferie 1. L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

A seguire anche la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al Contratto sopra citato che testualmente recita: “In relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012.1

In considerazione di quanto premesso, si invitano i docenti con contratto di lavoro a T.D. a presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti e nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, in assenza di attività didattiche programmate).  

I docenti possono, inoltre, alle condizioni previste dalla norma pattizia, fruire, nel limite max di n. 6 giornate, se maturate, di ferie durante le lezioni. 

Rimane inteso che, l’assenza di domanda volontaria, non darà diritto all’indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile (nel caso di Contratti a T.D. sino al 30/06/2025).

Per il personale con contratto a T.D. sino al 31 agosto, non si potrà procedere ad erogare indennità sostitutiva delle ferie, con le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Quanto sopra non si applica al personale supplente breve.

CHIARIMENTI SUI PERMESSI RETRIBUITI - DOCENTI ED ATA

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione tramite l’ordinanza 13 maggio 2024, n. 12991  ha corroborato, con una cristallina interpretazione delle norme pattizie, le sentenze già pronunciate in senso favorevole all’Amministrazione nei primi due gradi di giudizio inerenti alla necessità di motivare adeguatamente e specificatamente le richieste di permesso.  La recente Ordinanza della Cassazione muove dalla considerazione per cui la disciplina contrattuale data dall’art. 15, comma 2, del CCNL di comparto è formulata in termini tali da richiedere che il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell’anno scolastico, sia subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l’esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l’indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutarne l’opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze, condizione nella specie non riscontrabile, non risultando dalla motivazione addotta a giustificazione della richiesta (dover accompagnare la moglie fuori Milano) specificata e documentata, anche sulla base di una mera autocertificazione, l’esigenza dell’assenza dal lavoro.

Allegati

vademecum ferie e permessi doc ed ata _PICCHI.pdf

Ultima revisione il 09-11-2024