ARAN Orientamenti

L’ARAN ha pubblicato due orientamenti intesi a disciplinare le attività sindacali nel contesto scolastico. In particolare, l’Agenzia si è concentrata su due aspetti:

  • il confronto tra l’amministrazione scolastica e le organizzazioni sindacali;
  • la partecipazione alle assemblee sindacali.

Le regole del confronto sindacale

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce precise modalità per lo svolgimento del confronto sindacale tra amministrazione e organizzazioni di rappresentanza. In particolare, l’articolo 30, comma 9, disciplina le materie su cui deve avvenire il confronto, facendo riferimento alle procedure previste dall’articolo 6 dello stesso CCNL.

L’obiettivo è garantire un dialogo approfondito su tematiche di interesse comune, coinvolgendo tutti i soggetti sindacali legittimati a partecipare.

Chi partecipa al confronto?

Con l’orientamento del 17 Febbraio 2025, l’ARAN ha chiarito che, secondo quanto stabilito dal contratto, il confronto deve avvenire con tutte le organizzazioni sindacali aventi titolo, ossia quelle individuate come titolari della contrattazione integrativa nelle sezioni specifiche del CCNL. Non è quindi limitato alla sola organizzazione che ne fa richiesta, ma deve includere tutti i sindacati con diritto a partecipare.

Come viene avviato il confronto?

La procedura prevede alcuni passaggi chiave:

  1. l’amministrazione è tenuta a inviare per iscritto gli elementi conoscitivi relativi alle misure che intende adottare a tutti i soggetti sindacali aventi titolo;
  2. le organizzazioni sindacali hanno 5 giorni lavorativi per richiedere l’attivazione del confronto;
  3. se almeno un sindacato fa richiesta, devono essere convocati tutti i soggetti sindacali aventi titolo, indipendentemente dal numero di richieste ricevute;
  4. l’amministrazione può anche avviare il confronto autonomamente, contestualmente all’invio dell’informativa, convocando direttamente tutte le organizzazioni sindacali interessate.

Il diritto di partecipazione alle assemblee

Con un secondo orientamento, l’ARAN ha ricordato che il diritto di assemblea per i dipendenti della scuola è regolato dall’articolo 31 del CCNL. In particolare, il comma 2 stabilisce che in ogni istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti e ATA) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

Possibilità di partecipare ad assemblee in altre scuole

Il limite di due assemblee mensili si applica indipendentemente dal luogo in cui l’incontro si svolge. Questo significa che un dipendente scolastico non può partecipare a più di due assemblee al mese, anche se queste si tengono in istituti diversi o a livello di ambito territoriale.

Motivazione della restrizione

Il limite è stato introdotto per contenere i disagi legati alla partecipazione alle assemblee sindacali, garantendo la continuità didattica e riducendo l’impatto sul servizio scolastico.

Allegati

cirs127_assemblee.pdf

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cirs125_confronto sindacale.pdf

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Ultima revisione il 20-02-2025