Disposizioni in materia di obbligo scolastico e modulistica
La presente per fornire disposizioni alle SS.LL. sulla necessità di segnalare tempestivamente i casi di minori a rischio elusione dell’obbligo scolastico. A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi della normativa vigente in materia, è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico, la scuola è tenuta ad un controllo rigoroso della frequenza scolastica individuando gli alunni inadempienti, gli alunni con elevato numero di assenze ingiustificate ovvero alunni “predisposti a rischio”.
Nel suo ruolo di presidio della sana crescita degli alunni, infatti, la scuola deve però agire partendo dal presupposto che la dispersione non si identifica solo ed esclusivamente con bocciature ed abbandoni, ma questi segnali devono essere considerati come un fenomeno ben più complesso di perdita di efficacia e di continuità
dell’azione formativa.
Giova richiamare preliminarmente gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione scolastica”, nonché la normativa penale in materia di inosservanza dell’obbligo scolastico secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione:
• il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l’autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all’Autorità Giudiziaria;
• l’art. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.
Il D.Lgs. n. 212/2010 abrogando l’art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo del reato previsto dall’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria l’istruzione per dieci anni così come previsto dall’art. 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sanzionata penalmente solo l’inosservanza dell’obbligo per la scuola primaria.
La procedura in parola, da porre in atto con riferimento prioritario a tutti gli alunni in obbligo scolastico, è da seguire in maniera puntuale soprattutto per gli alunni delle classi prime, atteso che una delle criticità del percorso scolastico dello studente sia rappresentata dal passaggio dalla scuola di un ordine ad un altro.
Individuazione degli adempimenti:
Il Dirigente Scolastico opera un puntuale controllo sulla frequenza sin dall’inizio dell’anno scolastico.
I docenti tutti della classe, ed il docente coordinatore in particolare, avranno cura di richiedere con puntualità la giustifica delle assenze, atteso che possono intendersi come inadempienti all’obbligo scolastico gli alunni che “si siano assentati per un massimo di cinque giorni consecutivi senza giustificazione, o che abbiano cumulato dieci giorni di assenze saltuarie ingiustificate dall’inizio dell’anno scolastico” (rif. nota prot. 597 del 15/03/2021, Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli);
Azioni di monitoraggio:
E’ fondamentale la comunicazione con la famiglia, laddove possibile, per tentare di ricercare insieme le cause ed i possibili rimedi ad una frequenza discontinua; il docente coordinatore cercherà di mettersi in contatto con i genitori o i tutori, a mezzo telefono, avendo cura di registrare la comunicazione con fonogramma; in caso di persistenza del fenomeno, si procederà alla comunicazione scritta alla famiglia, tramite apposito modello, con convocazione a scuola per colloquio; qualora lo studente risulti irreperibile all’indirizzo acquisito all’atto dell’iscrizione, il D. S. farà richiesta di accertamento anagrafico al Servizio Educativo del Comune, che provvederà a reperire lo studente o a comunicare alla scuola l’avvenuto cambio di residenza.
Il Coordinatore di classe avrà cura di compilare mensilmente la Scheda di osservazione e monitoraggio e consegnarla alla prof.ssa M. Elena Piludu che provvederà a recapitarla presso l’ufficio di segreteria.
Attività preventiva e attività specifiche:
E’ di cruciale importanza il buon funzionamento del consiglio di classe, atteso che è compito di tutti i docenti la presa in carico di ciascun alunno; il consiglio, sia in fase di convocazione ordinaria, come da piano annuale delle attività, che in sede di convocazione straordinaria, laddove se ne ravveda la necessità, dovrà confrontarsi
circa le possibili strategie pedagogico-educative da mettere in campo per favorire il recupero, la motivazione e l’orientamento dello studente nella progressiva costruzione del proprio percorso formativo e lavorativo.
Per consentire alla scrivente di dar seguito ai compiti in capo allo stesso, i docenti, per il tramite dei coordinatori di classe, nel corso dell’intero anno scolastico, sono dunque tenuti a segnalare a questo Ufficio ed al Docente incaricato “Dispersione scolastica” prof.ssa M. Elena Piludu, i casi a rischio compilando l’apposita scheda allegata.
Chiarimento :
a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Caivano, è stato riformulato l'art. 114 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione.
Il nuovo comma 4, stabilisce che "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi."
In assenza di decisioni giudiziarie che incidano sull'esercizio della potestà genitoriale (decadenza o affido esclusivo), la missiva andrà inviata ad entrambi i genitori, richiamando espressamente la nuova disciplina e avvisando che qualora non venga ripresa la frequenza o non venga fornita prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non venga giustificata l'assenza con motivi di salute o altri impedimenti gravi (v. art. 570 ter, c.p.), verranno adottati i provvedimenti previsti dalla normativa.
In Allegato:
• Scheda di osservazione e monitoraggio;
• comunicazione alle famiglie;
• comunicazione al comune e ai servizi sociali
Ultima revisione il 17-09-2024